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Newsletter > edizione : 5/2009
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LA DETRAZIONE DELLE SPESE PER LA PRATICA SPORTIVA
La Risoluzione Agenzia delle Entrate 25/02/2009, n. 50/E è intervenuta sulla questione della detraibilità delle spese sostenute per la pratica agonistica dei ragazzi, precisando che Il tetto massimo di 210 Euro per la detrazione IRPEF del 19% delle spese per l'iscrizione annuale e l'abbonamento dei ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni a strutture sportive, è riferito a ciascun figlio e non a ciascun genitore .
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RIFLESSIONI PER MEMORIE DIFENSIVE AVVERSO I VERBALI DI ACCERTAMENTO DELL’ENPALS
A seguito dei controlli effettuati dall’ENPALS nel corso del 2008 per la verifica del corretto inquadramento dei lavoratori presso gli impianti sportivi, con particolare riferimento ai centri fitness, sono emerse delle ripetute osservazioni di irregolarità da parte degli Ispettori con riferimento specifico ai contratti di collaborazione sportiva e con la conseguente presunta erronea applicazione dell’esenzione contributiva per le prestazioni svolte dagli stessi collaboratori. Più concretamente da un lato le società/associazioni hanno ritenuto che le prestazioni dei collaboratori sportivi rientrassero nel regime agevolato previsto dall’art. 37 della legge 342/2000, riguardante i compensi erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche, ricomprese tra i c.d. redditi diversi (art. 67, comma 1, lettera m del DPR 917/1986, T.U.I.R.), dall’altro l’ENPALS ha contestato tale inquadramento basandosi su due assunti: a) l’assenza di un rapporto diretto tra prestazione resa e la partecipazione a gare, manifestazioni, tornei ecc., con cui si sostanzierebbe l’espressione dell’art. 67 TUIR “esercizio diretto di attività sportiva”; b) la ripetitività, sistematicità, abitualità della prestazione da parte dei collaboratori, tale da far inquadrare queste collaborazioni nell’ambito del lavoro dipendente o libero professionale. Con la presente memoria si intende fornire alcuni spunti di riflessione utili per eventuali memorie difensive nei confronti dell’ENPALS, volte ovviamente ad evidenziare le ragioni che hanno indotto le società/associazioni sportive a regolare il rapporto di lavoro con i propri collaboratori nella formula della collaborazione sportiva così come previsto dal citato art. 67, lett. m. del TUIR. I motivi sono di carattere “soggettivo” ed “oggettivo”.
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QUESITO N. 423 del 09/03/2009 – utente fiscosport n.4903 – prov.di TORINO
Mi pare accertato che per legge le associazioni sportive dilettantistiche debbano adottare il principio di cassa nel loro rendiconto gestionale, ma le fatture commerciali emesse devono essere contabilizzate al momento dell'emissione o dell'incasso? Naturalmente ai fini IVA i versamenti trimestrali vengono fatti sulle fatture emesse, ma come ci si deve comportare per il rendiconto, con relative implicazioni per quanto riguarda l'eventuale superamento del limite di 250.000 euro? Cordiali saluti risposta a cura del Dott. Giuliano Sinibaldi, Consulente Regionale Fiscosport Marche - Pesaro
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QUESITO N. 422 del 07/03/2009 – utente fiscosport n.10049 – prov.di BERGAMO
Un'associazione sportiva dilettantistica, riconosciuta CONI, attualmente in regime di L. 398/91, che eroga compensi a varie persone, per prestazioni sportive è obbligata ad instaurare il LUL (Libro Unico del Lavoro)? Se sussiste l'obbligo, sul medesimo, devono essere indicati tutti i percipienti anche se alcuni hanno compensi inferiori ad € 7.500 annui ? Ringraziamenti per l'attenzione. risposta a cura del Dott. Vincenzo Marra, Consulente del C.P. CONI di Napoli
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