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L’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE TELEMATICA DELL’ELENCO CLIENTI E FORNITORI a cura della Dott.ssa Rosanna D’Amore, Consulente Regionale Fiscosport Emilia Romagna
L’art. 37, comma 8, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito nel la legge 4 agosto 2006 n. 248, ha ripristinato, a partire dall’anno 2007, con riferimento al periodo d’imposta 2006, l’adempimento del la comunicazione dell’elenco clienti e fornitori Iva , da effettuarsi esclusivamente in via telematica. Dal tenore letterale del la norma, tutti i soggetti tito la ri di partita Iva dovranno inviare, obbligatoriamente in via telematica, all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture (clienti) e l’elenco dei soggetti dai quali sono stati effettuati acquisti (fornitori). L’invio ha cadenza annuale e dovrà essere effettuato entro il 29 aprile , ovvero entro 60 giorni dal termine previsto per la trasmissione del la comunicazione annuale dati Iva, con riferimento alle fatture emesse e ricevute nell’anno d’imposta precedente (quindi, per l’anno 2006, entro il prossimo 29 aprile 2007). Le sanzioni amministrative previste per la mancata presentazione degli elenchi, nonché per l’invio degli stessi con dati non veritieri o incompleti, vanno da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro, anche se, attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, è possibile correggere eventuali errori od omissioni, con il pagamento di sanzioni ridotte . Passando al contenuto dei dati da riportare, la norma prevede:
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