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Newsletter > edizione : 11-bis 2009
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16 GIUGNO 2009: ICI – SCADENZA ACCONTO 2009 a cura della Dott.ssa Rosanna D’Amore e della Dott.ssa Patrizia Sideri, componenti del Comitato di Redazione Fiscosport
Martedì prossimo - 16 giugno 2009 - scade il termine per il pagamento dell'acconto ICI. Riportiamo di seguito le linee-guida essenziali per l'assolvimento del tributo. Valore imponibile per i fabbricati iscritti in catasto. Determinazione dell’imposta dovuta. Esenzioni. Si ricorda che - ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 504/1992 - sono considerati esenti gli immobili posseduti ed utilizzati dalle associazioni sportive dilettantistiche, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività sportive. Per l'approfondimento dei requisiti necessari per fruire dell'esenzione, si rinvia agli appositi articoli pubblicati di seguito.
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IL REQUISITO OGGETTIVO PER L’ESENZIONE ICI nella Circolare 26/1/2009 n. 2/DF – Tutto bene, ma fino a un certo punto …
Il combinato disposto degli artt. 7, comma 1, lettera i, del D. L.vo 30/12/1992 n. 504 e art. 7, comma 2-bis, del D.L. 30/9/05 n. 203 (conv. con modif. dalla Legge 2/12/2005 n. 248), già citati nell’articolo della dott.ssa Sideri sulla presente newsletter, porta alla seguente individuazione degli immobili, posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali, che hanno diritto all’esenzione ICI: si tratta di quelli “ destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive ” , a condizione che tali attività non abbiano esclusivamente natura commerciale . In proposito è intervenuta a inizio anno la Circolare 26/1/09 n. 2/DF, che su due punti in particolare non appare del tutto convincente. A) Il rigore dell’ “esclusività” B) La “commercialità” dell’attività svolta
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CINQUE PER MILLE – SCADE IL 30 GIUGNO L’OBBLIGO DELL’INVIO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA a cura del Dott. Enzo Marra, Consulente del C.P. CONI di Napoli
Le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Coni che hanno fatto istanza di partecipazione al riparto del cinque per mille per l’anno 2009 ( art. 63 bis comma 6 D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 - D.M. del 2 aprile 2009 ) ed incluse nell’elenco pubblicato ed aggiornato l’11 maggio 2009 sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), debbono spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede provinciale del Coni di competenza, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione.
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Nella risposta al quesito del 7 gennaio 2022 dal titolo "Prestazioni occasionali e comunicazione preventiva: obbligo anche per le a.s.d. e s.s.d." si afferma che non è una disposizione ai rapporti di lavoro occasionale utilizzati in ambito istituzionale del sodalizio sportivo (diversamente invece applicabile in ambito di società sportiva dilettantistica in quanto, come sappiamo, la loro attività è sempre di natura commerciale). Nella risposta al quesito del 9 aprile 2026 dal titolo "La prestazione autonoma occasionale nello sportiva comunicata al rasd? si afferma che: "Le asd e ssd svolgendo attività senza scopo di lucro sono state escluse da questo adempimento". Ravviso una contraddizione nelle due risposte






